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Assistenza Caldaie Vaillant Lecce

 Le nuove regole introdotte con il DPR 16 aprile 2013, n. 74 hanno generato, anche grazie a tanta disinformazione, non poca confusione riguardo alla tipologia di controlli e alla loro periodicità.
Vediamo insieme cosa è realmente cambiato:

Periodicità della manutenzione

L’art. 7 del DPR 74/2013 prevede che questa venga stabilita dall’installatore o, nel caso questo non abbia provveduto, dal manutentore. Tale periodicità deve essere dichiarata in forma scritta e firmata dal responsabile dell’impianto per ricevuta e presa visione.

DPR 16 aprile 2013, n. 74, art. 7, comma 4.

Gli installatori e i manutentori degli impianti termici, abilitati ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, nell’ambito delle rispettive responsabilità, devono definire e dichiarare esplicitamente al committente o all’utente, in forma scritta e facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell’impianto o del fabbricante degli apparecchi:
a) quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l’impianto da loro installato o manutenuto, per garantire la sicurezza delle persone e delle cose;
b) con quale frequenza le operazioni di cui alla lettera a) vadano effettuate.

Con particolare riferimento alla caldaia, analizzando i manuali di uso e manutenzione di vari apparecchi di diverse marche è emerso che in tutti i casi sono previste operazioni di manutenzione con cadenza annuale:

VAILLANT:

vaillant

ARISTON:

FERROLI:

ELCO – ECOFLAM:

Trattandosi di operazioni che attengono alla sicurezza e all’incolumità di cose e persone, prevedere una ricorrenza diversa comporta un’assunzione di responsabilità da parte dell’installatore/manutentore che può avere conseguenze anche penali in caso di incidenti dovuti a carenza di manutenzione.

Periodicità del controllo di efficienza energetica (l’analisi fumi)

In merito all’analisi del rendimento di combustione, sempre nel D.P.R. 74/2013, all’art. 8 viene riportato quanto segue:

1. In occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione di cui all’articolo 7 su impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW e sugli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW, si effettua un controllo di efficienza energetica (…)
2. Le operazioni di cui al comma 1 sono effettuate secondo i rispettivi rapporti di controllo di efficienza energetica, come individuati all’Allegato A del presente decreto.
3. I controlli di efficienza energetica di cui ai commi 1 e 2 devono essere inoltre realizzati:
a) all’atto della prima messa in esercizio dell’impianto (…)
b) nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di
generazione, come per esempio il generatore di calore;
c) nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l’efficienza energetica.
(…)
5. Al termine delle operazioni di controllo, l’operatore che effettua il controllo provvede a redigere e sottoscrivere uno specifico Rapporto di controllo di efficienza energetica, come indicato nell’Allegato A del presente decreto. Una copia del Rapporto è rilasciata al responsabile dell’impianto (…); una copia è trasmessa a cura del manutentore (…) all’indirizzo indicato dalla Regione o Provincia autonoma competente per territorio (…)

Di fatto il controllo di efficienza energetica viene effettuato almeno ogni qualvolta si effettua la manutenzione programmata.

Quindi, come per la manutenzione periodica, anche l’analisi fumi ha una periodicità annuale.

Controllo idoneità di tenuta impianto interno gas secondo norma UNI 11137

Sino all’entrata in vigore dei decreti attuativi del D.P.R. 74/2013, la verifica della sussistenza dei requisiti di tenuta degli impianti interni doveva essere effettuata nei seguenti casi:
a) persistente odore di gas;
b) sostituzione di apparecchio(i);
c) sostituzione del tipo di gas distribuito;
d) riutilizzo di impianti interni inattivi da oltre 12 mesi;
e) verifica almeno ogni 10 anni

D.M. 10/02/2014, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 07/03/2014 n. 55 ed entrato in vigore in due fasi (01 giugno 2014 e 15 ottobre 2014)

Con l’entrata in vigore del D.M. 10/02/2014 sono stati introdotti i nuovi modelli di libretto di impianto e di rapporto di controllo; proprio in quest’ultimo (denominato rapporto di controllo di efficienza energetica), nella versione All. 2 TIPO I, viene richiesto che venga verificata l’idoneità della tenuta dell’impianto interno (per impianto interno si intende la rete dal contatore del gas agli apparecchi utilizzatori, quali: caldaie, cucine, etc.)

Nelle nota (6) viene poi specificato testualmente: “Solo per impianti alimentati a gas. Utilizzare UNI 11137.”

Appare evidente che quel controllo che in passato doveva essere effettuato ogni 10 anni, normalmente da un installatore, ora si effettuerà ogni qualvolta si effettua il controllo di efficienza energetica, quindi: ogni anno!

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